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Ordinanza — n. 5889/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding sentence determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5889/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fall Mor Talla inadmissible due to a lack of specific legal grounds and manifestly unfounded arguments. The appellant challenged the sentence length, claiming violations of law and reasoning errors, but the court found the criticisms vague and unsupported by concrete legal profiles. Consequently, the appeal was rejected because the base penalty was correctly set at the statutory minimum and the recidivism equivalence was properly balanced against generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are devoid of specificity and manifestly unfounded, failing to indicate the specific aspect of the sanction being criticized.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity grounds manifestly unfounded arguments sentence determination review recidivism equivalence generic mitigating circumstances statutory minimum penalty commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MOR TALLA nato il 15/07/1983 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Fall Mor Talla, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MOR TALLA nato il 15/07/1983 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Fall Mor Talla, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ed applicata la diminuente per il rito, articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena;

Considerato che il motivo espone censure prive di specificità e comunque manifestamente infondate, perché le stesse non indicano qual è il profilo del trattamento sanzionatorio criticato, e perché, comunque, la pena base è stata determinata nel minimo edittale ed il giudizio di equivalenza della recidiva reiterata specifica con le circostanze attenuanti generiche è stato correttamente motivato, in considerazione del fatto che l'imputato annovera numerosi precedenti cadenzati nel tempo, ed ha manifestato di non aver avuto remore a ricadere nel delitto nonostante la carcerazione scontata, per effetto di condanna ad una lunga pena detentiva, poco prima del reato per cui si procede;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.