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Ordinanza — n. 5888/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic lack of specific grounds for acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5888/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific reasons supporting a potential acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely complained about the omission of motivation regarding exemption grounds without identifying concrete elements favorable to their release. Consequently, the court applied the rule that generic challenges to omitted reasoning are inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: An appeal alleging omitted motivation regarding exemption from punishment is inadmissible for generality unless accompanied by specific reasons indicating why the judge should have granted acquittal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility omission of motivation exemption from punishment generic grounds challenge Article 129 criminal procedure legittimità della carcerazione preventiva messa in libertà provvisoria proporzionalità della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che nel giudizio definito ex art. 444 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile; che nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sez. VI Pen. n. 250 dep. 7 gennaio 2015
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBNOU EL KHATTAB HAMZA nato il 05/05/1984 avverso la sentenza del 23/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ANCONAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza le cui motivazioni sono state rese nel corso della udienza il 23 luglio 2024 il Tribunale di Ancona ha applicato nei confronti di Ibnou El Khattab Hamza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., riconosciuta la continuazione con il reato già giudicato con la sentenza n. 41/2018 emessa dal GUP dì Ancona, la pena complessiva di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed C 6.600 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di omessa motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;

Considerato che il ricorso è inammissibile; che nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez. VI Pen. n. 250 dep. 7 gennaio 2015, rv 261802); che nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun elemento favorevole al proprio proscioglimento che il Giudice del merito avrebbe omesso di valutare o valutato erroneamente; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 ‹z