Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5886/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding sentencing and probation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5886/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Mbaye Madi inadmissible, ruling that the grounds raised were manifestly unfounded. The appellant challenged a reduced sentence and the denial of conditional suspension, arguing violations of specific statutory provisions. The court found the lower court correctly applied the law by noting the crime occurred shortly after a failed probation period and citing the appellant's prior record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 464-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, particularly when the territorial court correctly excluded statutory benefits based on the timing of the offense relative to a prior probation period and the defendant's criminal history.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded conditional suspension probation period criminal history sentencing reduction Cassa delle ammende sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 464-bis c.p.p.
dando rilievo alla circostanza che il reato contestato è stato compiuto a poca distanza del termine della messa alla prova disposta nei confronti del prevenuto ai sensi dell'art. 464-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 464-bis cod. proc. pen
dando rilievo alla circostanza che il reato contestato è stato compiuto a poca distanza del termine della messa alla prova disposta nei confronti del prevenuto ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE MADI CUI 05GNXXR nato il 05/07/1997 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 20 giugno 2024 la Corte di appello dì Genova riformava parzialmente la precedente sentenza del 12 luglio 2021 con cui il Tribunale di Genova aveva condannato Mlwe Madi, in concorso con altri, alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 800,00 di multa, rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed C 533,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso pér cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'invocato art. 131-bis cod. pen.; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla circostanza che il reato contestato è stato compiuto a poca distanza del termine della messa alla prova disposta nei confronti del prevenuto ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen. per reato analogo; che il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte genovese ha adeguatamente argomentato circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena dando rilievo ai precedenti gravanti sul Mbye; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliereiest sore