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Ordinanza — n. 5885/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the rejected time extension request is a final court act not subject to ordinary appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5885/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Charkane Hassan inadmissible, ruling that the rejected request for time extension was a final act of the last instance judge. The appellant argued the lower court failed to properly motivate the finding that he knew of the proceedings, but the court held such requests cannot be appealed unless they involve material or factual errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 136 cod. proc. pen.: A request for time extension rejected by the court of last instance is not subject to ordinary appeal and constitutes a final act, rendering subsequent cassation appeals inadmissible absent material or factual errors.

Parole chiave

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time extension request court of last instance final judicial act cassation inadmissibility procedural closure esame di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 136 cod. proc. pen.
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHARKANE HASSAN nato il 14/05/1964 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 21 giugno 2024 la IV Sezione Penale della Corte dì cassazione rigettava l'istanza di restituzione in termine per l'impugnazione della sentenza del 27 febbraio 2017 con cui la Corte di appello di Brescia aveva condannato in contumacia Charkane Hassan alla pena di giustizia avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso il provvedimento di rigetto emesso da codesta Corte ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione censurando in particolare il provvedimento opposto laddové era stata ritenuta provata la circostanza che prevenuto, all'epoca del procedimento di appello avesse contezza dell'esistenza del procedimento penale a suo carico.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il provvedimento oggetto di impugnazione è costituito dalla sentenza resa in data 21 giugno 2024 con la quale la Quarta Sezione penale di questa Corte aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini presentata dal Charkane; che siffatto provvedimento, non è suscettibile di ulteriore impugnazione ordinaria essendo stato adottato dal Giudice di ultima istanza né i motivi di impugnazione addotti si riferiscono ad una ipotetica abnormità del provvedimento ovvero alla esistenza in esso di errori materiali o di fatto, uniche ipotesi che, stante la atipicità della prima e la straordinarietà della seconda, atteggiandosi a fattispecie di chiusura, avrebbero in linea astratta consentito l'impugnazione del provvedimento adottato; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere stensor- p i