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Ordinanza — n. 5884/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint regarding omitted acquittal reasons under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5884/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the grounds for potential acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Although the lower court convicted the defendant of a crime, the appellant's complaint regarding omitted reasoning was deemed too generic without identifying specific exculpatory elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the omission of reasoning on acquittal grounds is inadmissible if not accompanied by specific indications of the reasons that should have led to acquittal.

Parole chiave

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inadmissible appeal omitted reasoning acquittal grounds generic complaint Code of Criminal Procedure riduzione della multa azione civile caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BEZTOURI RADOUANE nato il 11/10/1993 avverso la sentenza del 12/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 12 giugno 2024 ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sez. VI penale, 7 gennaio 2015 n. 250
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BEZTOURI RADOUANE nato il 11/10/1993 avverso la sentenza del 12/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 12 giugno 2024 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Bergamo ha applicato nei confronti di El Beztouri Radouane la pena di anni 2 di reclusione ed C 6.000,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento all'omessa pronuncia circa la sussistenza di eventuali elementi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez.

VI penale, 7 gennaio 2015 n. 250); che nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcuna eventuale causa di proscioglimento; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende