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Ordinanza — n. 5883/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific defense mandate required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5883/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant lacked the specific defense mandate required by law for appeals involving absent defendants. The appellant argued for the application of Article 75 of D.P.R. 309/1990, but the court found the procedural defect fatal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal by a non-participating defendant is inadmissible without a specific defense mandate, and this defect renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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specific defense mandate inadmissible appeal absent defendant procedural defect court costs and fine commisurazione della pena per traffico di stupefacenti consumo di canapa abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto non assistito dal necessario mandato specifico al difensore richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., da difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione con procedimento de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., posto che il contrasto tra la disposizione che prevede l'anzidetta procedura non partecipata anche per i ricorsi proposti da soggetto non legittimato e quella, egualmente contenuta in tale norma, che la esclude in caso di inosservanza delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione Sez. 2 Pen.n. 4800 del 15/01/2024
(Corte di cassazione Sez. 2 Pen.n. 4800 del 15/01/2024); che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n.
Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUHICHI GACEM nato a CALTAGIRONE il 10/07/1994 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 3 aprile 2024 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del 22 giugno 2022 con cui il Tribunale di Caltagirone aveva condannato Louhichi Gacem alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 2000,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione 'con cui eccepiva l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge lamentando la mancata applicazione dell'art. 75 del dPR n. 309 del 1990;

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto non assistito dal necessario mandato specifico al difensore richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. per le ipotesi in cui la impugnazione intervenga in relazione ad un procedimento celebrato, come nella fattispecie, nella assenza dell'imputato; che, nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione con procedimento de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., posto che il contrasto tra la disposizione che prevede l'anzidetta procedura non partecipata anche per i ricorsi proposti da soggetto non legittimato e quella, egualmente contenuta in tale norma, che la esclude in caso di inosservanza delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. deve essere risolto accordando la prevalenza alla prima, potendosi ritenere che il riferimento a tale articolo, nella sua interezza, sia rimasto invariato per un difetto di coordinamento. (Corte di cassazione Sez. 2 Pen.n. 4800 del 15/01/2024); che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consiglier es ensotei ' i