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Ordinanza — n. 5879/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere merit criticism lacking objective grounds for inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5879/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of objection constituted a mere criticism of the lower court's factual assessment. The appellant argued that the conviction for drug trafficking was flawed based on the weight evidence and the presence of a precision scale and packaging materials. The court ruled that such arguments are purely matters of merit and fall outside the scope of cassation review, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the sole ground of objection is a mere criticism of the lower court's factual assessment, as such arguments do not constitute objective grounds for inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility merit criticism cassation appeal factual assessment drug trafficking condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 111 Cost.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORBO MASSIMO nato a CORIGLIANO CALABRO il 06/09/1979 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; A Ritenuto che con sentenza depositata il 27 marzo 2024 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la precedente sentenza del 21 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Castrovillari aveva condannato Sorbo Massimo alla pena di anni 1 di reclusione ed € 2.600,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione in particolare censurando il provvedimento nella parte in cui i giudici del merito avevano ritenuto destinata allo spaccio la sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso sulla scorta del dato ponderale, della presenza presso l'imputato di un bilancino di precisione oltre che di materiale atto al confezionamento delle singole dosi.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto si risolve in una mera censura di merito volta a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa sottratta quindi al sindacato di questa Corte di legittimità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere estensof_e_ il Pre