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Ordinanza — n. 5878/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded constitutional challenge regarding generic mitigating circumstances versus recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5878/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Fernando Vinajera Rodriguez's cassation appeal inadmissible for manifestly unfounded reasons. The appellant argued that the lower court improperly applied a higher base sentence by weighing generic mitigating circumstances against contested recidivism, claiming a violation of constitutional rights. The court rejected this, citing established precedent that generic mitigating circumstances do not override the statutory prohibition on their precedence over recidivism, as such provisions are derogatory and not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.; The constitutional challenge to the precedence of generic mitigating circumstances over recidivism is manifestly unfounded as the provision is a derogatory rule balancing subjective elements without manifest unreasonableness.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances recidivism precedence constitutional challenge admissibility derogatory penal provision manifestly unfounded appeal sanzioni penali recidiva nell'infrazione sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 4, cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato sulla scorta dell'orientamento formatosi in seno a questa Corte di legittimità secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod.
Art. 3, 25 e 27 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sez. III Pen., n. 29723 del 22 luglio 2024
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINAJERA RODRIGUEZ FERNANDO nato il 29/10/1966 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 2 aprile 2024 la Corte di appello dì Roma confermava la precedente sentenza del 13 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato Vinajera Rodriguez Fernando alla pena di anni 1 di reclusione ed C 1000,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto di applicare la pena base in misura maggiore della soglia minima considerando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato sulla scorta dell'orientamento formatosi in seno a questa Corte di legittimità secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del 'trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. (Corte di cassazione, Sez.

III Pen., n. 29723 del 22 luglio 2024); che, pertanto, correttamente i giudici del merito hanno limitato alla sola equivalenza con la contestata aggravante la incidenza delle attenuanti generiche ritenute in favore del prevenuto; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitatívamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere esteo