Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to implicit sentencing reasoning and lack of suspension conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Bronzino and Fiorillo inadmissible, ordering them to pay legal costs. The court found the appeals manifestly unfounded because the lower court implicitly addressed the lack of generic mitigating circumstances through the significant reduction of sentences, and explicitly rejected conditional suspension due to non-fulfilled requirements. Consequently, the defendants were condemned to pay procedural expenses and a fine to the state penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the lower court's reasoning implicitly addresses the lack of mitigating circumstances through sentence reduction, or when conditions for conditional suspension are clearly absent without logical or legal flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRONZINO ANTONIO nato a ERCOLANO il 12/10/1952 FIORILLO PASQUALE nato a ERCOLANO il 05/10/1958 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 19 gennaio 2024 la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza del 5 marzo 2018 con cui il Tribunale di Prato, aveva condannato Bronzino Antonio e Fiorillo Pasquale rispettivamente alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed anni 3 di reclusione riterminando la pena inflitta in complessivi anni 2 e mesi 2 di reclusione ed anni 2 di reclusione, avendoli ritenuti colpevoli del reato loro ascritto; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti con atti disgiunti; che il Bronzino con il proprio ricorso ha articolato un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena inflitta; che con il proprio ricorso il Fiorillo articolava due motivi di impugnazione il primo dei quali relativo alla deduzione del vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed il secondo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; lette le conclusioni rassegnate dalla costituita parte civile;
Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che il ricorso del Bronzino risulta manifestamente infondato in quanto, argomentando circa la dosimetria della pena inflitta mitigandola in misura prossima al minimo edittale in ragione della scarsa pericolosità dei rifiuti smaltiti seppur per un lungo lasso di tempo, la Corte territoriale ha implicitamente motivato circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che il ricorso del Fiorillo deve essere dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso il fatto che, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, la Corte territoriale ha escluso la concessione del beneficio della sospensione condizionale in quanto non ne ricorrevano le condizioni; che con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche valgono le considerazioni fatte per il Bronzino in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta implicitamente motivata con la rilevante mitigazione della pena tale da ricondurla pienamente ad equità; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecìe non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende; che l'irrilevanza di un sostanziale apporto delle conclusioni rassegnate dalla parte civile alla presente decisione giustifica la esclusione della liquidazione di alcunché a titolo di spese di giustizia in favore di questa;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consig