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Ordinanza — n. 5874/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded argument regarding drug trafficking intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5874/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Robertino Garofalo inadmissible. The lower court had convicted Garofalo of drug trafficking based on the quantity, packaging, and weight of the substance found in his possession. The court ruled the appeal's argument regarding the lack of motivation for finding the drugs intended for trafficking was manifestly unfounded and did not require further examination.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the territorial court's finding of trafficking intent was plausible based on the drug's weight, packaging, and incompatibility with the defendant's income.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds drug trafficking intent procedural penalty Cassa delle ammende detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO ROBERTINO nato a POZZALLO il 01/09/1968 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 20 gennaio 2024 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del 20 febbraio 2021 con cui il Tribunale di Ragusa, aveva condannato Garofalo Robertino alla pena di mesi 10 di reclusione ed € 2000,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che, in particolare, il ricorrente censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto destinato allo spaccio lo stupefacente rinvenuto in suo possesso e non già all'uso personale; letta, altresì, la memoria difensiva rassegnata dalla difesa del ricorrente in data 6 novembre 2024.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha plausibilmente desunto la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto dando rilievo al suo dato ponderale, al fatto che esso fosse già confezionato in singole dosi e che la quantità rinvenuta fosse incompatibile con lo stato reddituale del Garofalo; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere1 esteriore il