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Ordinanza — n. 5873/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in procedural error regarding recidivism and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5873/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism and misapplied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting the appellant was not at fault for the procedural defect and that the recidivism was justified by serious prior offenses.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the party caused the procedural defect without fault; in such cases, the appeal is declared inadmissible and the appellant is condemned to pay costs.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of fault recidivism aggravation generic mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende sentencing review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 617 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, dPR n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRUNO GAETANO nato a CERIGNOLA il 09/01/1969 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 27 giugno 2024 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del 10 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Foggia, in esito a giudizio svolto nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di Patruno Gaetano in ordine al reato a lui contestato, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, condannandolo alla pena di anni 3 e giorni 20 di reclusione ed C 6.667,00 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata nonché in relazione alla equivalenza della predetta aggravante con le attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto relativo alle attenuanti generiche è manifestamente infondato essendo la loro esclusione dovuta alla mancanza di elementi favorevoli al prevenuto che ne avrebbero potuto giustificare il riconoscimento; che la conferma della contestata recidiva qualificata si giustifica in funzione dei gravi e reiterati precedenti a carico del Patruno aventi anche oggetto la violazione del medesimo bene interesse attualmente in discussione; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 20