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Ordinanza — n. 5871/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding recidivism and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5871/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Peluso's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Peluso challenged the appellate court's partial reform of his sentence, arguing errors in motivation and the application of recidivism laws. The court rejected these claims, noting the lower court correctly assessed his criminal history, conduct, and family statements as indicators of high danger.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 113 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the territorial court has correctly evaluated multiple prior convictions and behavioral elements to justify an aggravated penalty for recidivism.

Parole chiave

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recidivism application inadmissibility of appeal sentencing reform dangerousness assessment procedural costs award recidiva nell'infrazione riduzione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 113 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSO VINCENZO nato a NAPOLI il 25/11/2000 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 29 febbraio 2024 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza del 4 novembre 2022 con cui il Tribunale di Napoli, aveva condannato Peluso Vincenzo alla pena di anni 1 di reclusione ed C 4000,00 di multa rideterminando la pena in complessivi mesi 8 di reclusione ed C 2000,00 di multa per effetto della riqualificazione della condotta contestata nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla ritenuta recidiva reiterata.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente argomentato circa l'applicazione della recidiva contestata dando rilievo ai plurimi precedenti penali gravanti sul prevenuto, sul suo contegno processuale ed alle dichiarazioni rese dalla madre i quali elementi complessivamente considerati inducono a ritenere l'accentuata pericolosità del prevenuto; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consiglier esttr:sAe: il