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Ordinanza — n. 5869/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of fault in procedural error regarding sentencing appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5869/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Donato Luigi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a reduced sentence from the Court of Appeal, arguing for the application of Article 131-bis of the Penal Code and claiming sentencing errors. The court found the appeal inadmissible because the appellant was not at fault for the procedural defect, despite the appellate court correctly rejecting the specific legal arguments raised.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the procedural defect is not attributable to the appellant's fault, and the appellate court correctly applied the law regarding sentencing and statutory provisions.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of fault procedural defect sentencing reduction Article 616 code riduzione della pena attenuazione della pena gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione dell'invocato art. 131-bis cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione dell'invocato art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATO LUIGI nato a NAPOLI il 29/03/1993 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; O5869- REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIOVANNI LIBERATI - Presidente - Ord. n. sez. 20555/2024 ANDREA GENTILI - Relatore - CC - 22/11/2024 VITTORIO PAZIENZA R.G.N. 29512/2024 ALBERTO GALANTI MARIA BEATRICE MAGRO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

DONATO LUIGI nato a NAPOLI il 29/03/1993 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 24 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la precedente sentenza del 10 febbraio 2023 con cui il Tribunale di Napoli nord aveva condannato Donato Luigi alla pena di mesi 9 di reclusione ed C 200,00 di multa, rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 6 di reclusione ed C 160,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando due motivi di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e l'inosservanza della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione dell'invocato art. 131-bis cod. pen., valorizzando la non occasionalità della condotta delittuosa, ed argomentato circa la misura della pena irrogata dando rilievo ai plurimi precedenti penali gravanti sul prevenuto; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere