Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding Article 73 of the 1990 Drug Law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Aldo Alfieri inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Alfieri challenged the Second Instance Court's partial reform of his sentence, arguing that the judges failed to properly subsume his facts under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Drug Law. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the lower judges explicitly excluded the minor quantity hypothesis by emphasizing the plurality of substances, the location of drug dealing in his home while on house arrest, and the multiple criminal acts established.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 dPR 309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible when the alleged error in applying the law regarding drug trafficking quantities is manifestly unfounded because the court of first instance correctly distinguished the case from the minor quantity hypothesis based on contextual factors such as the location of the crime and the number of offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFIERI ALDO nato a SALERNO il 04/02/1995 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 3 maggio 2024 la Corte di appello di Salerno riformava parzialmente la precedente sentenza del 5 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Salerno aveva condannato Alfieri Aldo, in concorso con altri, alla pena di anni 3 di reclusione ed C 14.000,00 di multa rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa e confermando nel resto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata sussunzione dei fatti di causa nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990;
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto i Giudici del merito hanno escluso la ricorrenza dell'ipotesi invocata .di lieve entità dando rilievo, oltra alla pluralità delle sostanze rinvenute in possesso dell'Alfieri, al fatto che l'attività di spaccio fosse esercitata nella propria abitazione dove era ristretto agli arresti domiciliari nonché alla pluralità delle condotte accertate; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigli re e tensot e il P