Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit regarding drug possession and probation conversion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Laezza inadmissible, ruling that the lower court's assessment of the crime's triviality and the refusal of probation conversion were legally sound. Laezza argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code and the conversion of detention to probation, but the court found no logical or legal flaws in the territorial court's evaluation of his habitual conduct and prior record. Consequently, the appeal was rejected, and Laezza was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision on the applicability of the minor offense provision and the refusal of probation conversion is free from logical or legal defects, and the appellant did not act without fault in determining the cause of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAEZZA FRANCESCO nato a AFRAGOLA 11 13/03/1960 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 22 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 20 aprile 2023 con la quale era stata annullata, limitatamente alla valutazione circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., la sentenza del 15 giugno 2022 con cui la Corte di appello di Napoli aveva confermato la decisione con cui, a sua volta, il Tribunale di Napoli Nord il 9 gennaio 2019, aveva condannato Laezza Francesco alla pena di giustizia, confermava quest'ultima, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'errore e l'inosservanza di legge nonché il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'errore di legge con riferimento alla mancata concessione della instata conversione della pena detentiva.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la ricorrenza del requisito della tenuità del fatto per l'applicazione dell'invocato art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alle modalità del fatto, cioè al rinvenimento del prevenuto, al netto del modesto quantitativo di stupefacente detenuto, in possesso di somme di denaro, di verosimile provenienza illecita, non trascurabili, e la natura non episodica della condotta riscontrata dalla presenza di almeno un cliente abituale; che il secondo motivo risulta altresì manifestamente infondato in quanto la Corte di appello correttamente ha ritenuto di presumere che il prevenuto non avrebbe adempiuto le prescrizioni connesse alla istata conversione della pena detentiva dando rilievo alle modalità di svolgimento del fatto, dal quale si desume una certa abitualità della condotta e dalla sussistenza di precedenti penali in capo al Laezza; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa -delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consig iere estens