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Ordinanza — n. 5866/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5866/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5866/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTOFARO MAURIZIA nato a FRATTAMAGGIORE il 03/04/1960 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 21 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la precedente sentenza del 20 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato Cristofaro Maurizia alla pena di anni 2 di reclusione ed C 60.000 di multa, rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 1 e mesi 4 di reclusione per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche e confermando nel resto la sentenza impugnata, avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando due motivi di impugnazione il primo dei quali relativo alla deduzione del vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5866/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTOFARO MAURIZIA nato a FRATTAMAGGIORE il 03/04/1960 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 21 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la precedente sentenza del 20 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato Cristofaro Maurizia alla pena di anni 2 di reclusione ed C 60.000 di multa, rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 1 e mesi 4 di reclusione per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche e confermando nel resto la sentenza impugnata, avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando due motivi di impugnazione il primo dei quali relativo alla deduzione del vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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adeguamento della pena revisione della sentenza penale remissione della pena errore nella commisurazione della pena riduzione della pena sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTOFARO MAURIZIA nato a FRATTAMAGGIORE il 03/04/1960 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 21 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la precedente sentenza del 20 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato Cristofaro Maurizia alla pena di anni 2 di reclusione ed C 60.000 di multa, rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 1 e mesi 4 di reclusione per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche e confermando nel resto la sentenza impugnata, avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando due motivi di impugnazione il primo dei quali relativo alla deduzione del vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta affetto da eccessiva genericità in quanto con esso la ricorrente si è limitata a contestare in maniera acritica la motivazione della sentenza impugnata omettendo di indicare gli elementi che la Corte territoriale avrebbe ignorato o valutato illogicamente nel dosare la misura della pena da irrogare; che il secondo motivo risulta inammissibile in quanto le circostanze attenuanti generiche di cui la ricorrente denuncia la mancata concessione in sede di gravame, contrariamente a quanto dedotto, sono state ritenute sussistenti dalla Corte territoriale; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre g024 Il Consiglieest€Lisz