Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to prior waiver of specific sentencing arguments during the agreement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by four defendants inadmissible, primarily because the defendants D'Ambra, Serpe Vincenzo, and Bizzarro had explicitly waived specific sentencing arguments during the agreement procedure under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. While Serpe Ciro's appeal was rejected for manifestly unfounded grounds regarding criminal association and recidivism, the others were barred from arguing points they had previously renounced. Consequently, the court ordered the defendants to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible if the censure was expressly waived during the agreement procedure on the application of the penalty, and the party is not at fault for the inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIZZARRO FRANCESCA nato a NAPOLI il 28/02/1983 D'AMBRA GAETANO nato a ACERRA il 02/03/1991 SERPE CIRO nato a AFRAGOLA il 28/09/1969 SERPE VINCENZO nato a ACERRA il 17/03/1998 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli riformava, in adesione alla richiesta di concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., la sentenza con cui Tribunale di Napoli, il 20 aprile 2023 aveva condannato Bizzarro Francesca, D'Ambra Gaetano, Picco Anna e Serpe Vincenzo alla pena allora ritenuta di giustizia rideterminandola rispettivamente in anni 2 e mesi 10 di reclusione con revoca delle pene accessorie per la prima, in anni 3 e mesi 8 di reclusione per il secondo, in anni 1 e mesi 4 di reclusione per la terza, ed in anni 5 e giorni 20 di reclusione per il quarto, confermando, invece, la sentenza nel resto e nei confronti di Serpe Ciro; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che Serpe Oro eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge circa la ritenuta partecipazione al sodalizio criminoso; che con il secondo motivo il Serpe eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.; che con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che con l'ultimo motivo il Serpe deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; che i ricorrenti D'Ambra e Serpe Vincenzo deducevano il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che la ricorrente Bizzarro deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. pen.;
Considerato che i ricorsi presentati da D'Ambra Gaetano, Serpe Vincenzo e Bizzarro Francesca sono inammissibili in quanto le censure con essi dedotti erano stati espressamente rinunciati in sede di accordo sull'applicazione della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. di tal che nulla doveva motivare la Corte napoletana in ordine ad essi; che il primo motivo di impugnazione di Serpe Ciro risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato circa la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale con ruolo apicale, dando rilievo alle risultanze istruttorie derivanti dalle conversazioni intercettate tra i correi; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente ritenuto sussistente la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. rilevando la presenza di plurime condanne del delitti in capo a Serpe Ciro; che il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche omettendo di indicare le ragioni favorevoli alla loro concessione che i giudici del merito avrebbero omesso di valutare o valutato erroneamente; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, sia pure per le diverse ragioni esposte, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre