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Ordinanza — n. 5863/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as no admissible grounds regarding sentencing were raised.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5863/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to raise any admissible grounds for review. Although the appeal court had partially reformulated the sentence under the agreement procedure, the appellant only alleged a defect in reasoning regarding guilt without addressing permitted issues like the formation of will or prosecutor consent. The court ruled that grievances concerning the specific determination of the penalty are inadmissible unless they constitute an illegality in the imposed sanction, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a judgment rendered under the agreement procedure is admissible only for grounds relating to the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent content, excluding grievances on waived reasons, lack of assessment of exemption conditions, or defects in penalty determination not affecting the sanction's legality.

Parole chiave

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agreement procedure cassation inadmissibility penalty determination waived grounds procedural defect revisione della sentenza penale riduzione della multa riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
944 del 23/10/2019, rv 278170) ha già avuto modo di affermare, avverso la pronuncia emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
944 del 23/10/2019, rv 278170) ha già avuto modo di affermare, avverso la pronuncia emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Considerato che il ricorso è inammissibile; che, come questa questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, rv 278170) ha già avuto modo di affermare, avverso la pronuncia emessa ex art.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI AZZIZ nato il 16/02/1980 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvf alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 19 luglio 2024 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente, in adesione alla richiesta di applicazione concordata di pena sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la precedente sentenza con cui il Tribunale di Velletri, il 23 febbraio 2024, aveva condannato Saidi Azziz alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione ed C 20.000,00 di multa, rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 4 di reclusione ed C 18.000,00 di multa e confermando nel resto la impugnata sentenza, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che, come questa questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, rv 278170) ha già avuto modo di affermare, avverso la pronuncia emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; che nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti, così che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Con iglie e esteror