Cassation court dismisses appeal regarding sentencing reduction as it concerns discretionary punishment not reviewable on merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the grounds raised concern the discretionary sentencing treatment rather than a violation of law. The appellant argued for maximum reduction of generic mitigating circumstances, but the lower court balanced these against the specific tragic nature of the crime. The supreme court ruled that such sentencing decisions are not subject to review in cassation unless they lack legal basis or motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, 61, 62, 62 bis, 616 c.p.; Art. 616 c.p. pen. proc.: Appeals concerning the discretionary determination of punishment are inadmissible unless they allege a violation of law or a defect in reasoning.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO CIRO nato a NAPOLI il 02/02/1988 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 38680/2014 R.G. Motivi della decisione 1. Ciro Romano ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena con riferimento alle ragioni giustificatrici della mancata massima riduzione per le pur concesse circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere mo- tivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di massima riduzione per le pur concesse circostanze attenuanti generiche nella loro misura massima valutando negativamente, a tal fine, le «sciagurate modalità del fatto».
Con tutta evidenza, non v'è alcuna violazione di legge nell'effettuare una ri- duzione della pena ex art. 62 bis c.p. in misura inferiore ad 1/3. Tuttavia nel caso che ci occupa non sussiste neanche il denunciato vizio mo- tivazionale, in quanto la Corte territoriale dà conto di avere bilanciato le ragioni che l'hanno indotta a concedere le circostanze ex art. 62 bis cod. pen. con la spe- cificità del fatto, il che è assolutamente sufficiente laddove questa Corte di legitti- mità ritiene adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'at- tenuante, anche attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr.
Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; conf. Sez. 6, n. 9120 del 2/7/1998, Urrata e altri, Rv. 211583).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 38680/2014 R.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. C