Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal arguments and failure to cite relevant case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Alessandro Cafiso inadmissible for failing to meet specific procedural requirements. Cafiso argued that the lower court improperly reclassified his drunk driving offense and failed to recognize a cause of non-punishment, but the court found these complaints to be generic and devoid of necessary legal analysis. Consequently, the court ruled that the appellant did not adequately engage with the appellate court's reasoning regarding the modification of the charge and the assessment of criminal leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 521, 522 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lack specificity, and fail to provide a critical analysis of the lower court's reasoning or cite relevant precedents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFISO ALESSANDRO nato a GENOVA il 30/03/1994 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; -t N. 38173/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Alessandro Cafiso ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Genova in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e commi 2 bis, e 2 sexies D.Igs. n. 285/1992.
L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere il giudice di prime cure impropria- mente riqualificato il fatto- contestato ex art. 186 comma 2 lett. c), commi 2 bis e 2 sexies d.lgs. n. 285/1992- nel giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, nonché violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei cor- relati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto es- senziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep, 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione).
3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. Ed invero, quanto al motivo afferente alla modificazione dell'imputazione, la Corte territoriale (pagg. 2 e 3) ha fornito completa e adeguata risposta, esclu- dendo che la natura del giudizio di opposizione al decreto penale di condanna do- vesse precludere la possibilità per il giudice di riqualificare il fatto in contestazione, atteso che la variazione dell'imputazione, peraltro in senso più favorevole all'im- putato, ha fatto seguito all'attività difensiva dell'imputato e riguardava non già la sussistenza dello stato di ebbrezza, ma unicamente la quantificazione della sua N. 38173/2024 R.G. misura, compresa nella fascia tra 0,8 ed 1,5 g/I, più favorevole rispetto ai 2,02 g/I di cui all'originaria contestazione . 3.2 Manifestamente infondata, poi, è la doglianza relativa alla mancata appli- cazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen., in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamene e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità, reputando decisive le modalità e la gravità della condotta di guida del Cafiso, il quale - avendo perso il controllo del veicolo e urtato contro un'autovettura in sosta regolare- si attivava per porre rimedio ai rischi generati dall'incidente da lui provocato, dimo- strando la sua pericolosità per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti della strada.
La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.
Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretarnente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; conf.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a soste- gno.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al N. 38173/2024 R.G. pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Ro