Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper filing venue under criminal procedure rules for state aid cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed at the wrong procedural venue. Although the appellant met the time limit, the appeal was submitted to the Ministry of Justice instead of the competent criminal court clerk as required by law. The court ruled that appeals regarding state aid admission must follow criminal procedure rules, mandating specific filing locations and rejecting the application of civil procedure codes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 comma 4 D.P.R. n. 115/2002; Art. 582 cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: Appeals against orders in state aid proceedings must be filed at the competent criminal court clerk's office; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNGATO FORTUNATO nato a CROTONE il 15/05/1980 avverso la sentenza del 04/06/2024 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 37408/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, resa nell'ambito del proc. civ. n. 321/2024 R.G. A.C., il Presidente del Tribunale di Frosinone ha dichiarato inam- missibile il ricorso in opposizione proposto nell'interesse di Fortunato Giungato ex art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammis- sione al patrocinio a spese dello stato, per essere stato presentato contro il Mini- stero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ossia soggetti privi di legittimazione passiva.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Fortunato Giun- gato, a mezzo del difensore, deducendo violazione ed errata applicazione dell'art. 4 L. n. 260/1958, atteso che l'erronea identificazione dell'organo legittimato a re- sistere determinerebbe non già la mancata instaurazione del rapporto processuale, bensì una mera irregolarità sanabile ex art. 4 L. n. 260/1958 evocando in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate. In data 6/1/2025 è stata depositata memoria a firma dell'Avv. Aurelio,Ros- sitto nell'interesse del ricorrente che ha chiesto trasmettersi gli atti alla Cancelleria civile per l'assegnazione ad una Sezione civile di questa Corte o, comunque, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate a disciplina della materia. Ed infatti, il ricorrente ha ritenuto di applicare le previsioni del codice di procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustizia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso l'organo che ne ha la rappresen- tanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, e depositando lo stesso presso la cancelleria civile di questa Corte di cassazione, a cui risulta spedito in data 20 giugno 2024.
Il termine di 20 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002 risulta, pertanto, rispettato, atteso che lo stesso decorre dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del proce- dimento, nel caso di specie notificata a mezzo PEC il 7 giugno 2024. Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette, atteso che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale.
Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato, pertanto, nel termine previsto dall'art.N. 37408/2025 R.G. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., a cura del quale viene fatto pervenire presso gli Uffici della Corte di cassazione (cfr., in questi ter- mini: Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068 - 01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01;
Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01). Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti e depositato entro il termine previsto dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché presentato con atto non depositato presso la can- celleria del giudice competente, come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen. L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prevede, infatti, l'applicazione della san- zione dell'inammissibilità nel caso di inosservanza delle disposizioni dettate a di- sciplina dei tempi e modi di presentazione dell'impugnazione.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti' al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa