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Ordinanza — n. 5786/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper filing venue in criminal procedure benefit case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5786/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed at the wrong procedural venue. The applicant, a foreign national seeking state-funded legal representation, incorrectly used civil procedure rules to notify the Ministry of Justice instead of depositing the appeal at the competent criminal court clerk's office. The Court ruled that criminal procedure rules regarding the admission of foreign defendants strictly govern such appeals, requiring submission to the specific judicial authority that issued the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 582, 583, 591 c.p.p.; Art. 99 D.P.R. 115/2002: Appeals against decisions on opposition to state-funded legal aid in criminal proceedings must be filed at the clerk's office of the issuing judge, not civil authorities, under criminal procedural rules.

Parole chiave

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criminal procedure rules state funded legal aid foreign national defendant inadmissible appeal wrong filing venue DPR 115/2002 cassation appeal rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 582 c.p.p.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall'art. 582 cod.
Art. 583 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Invero, l'art. 591, comma 1, lett.
Art. 99 comma 4 D.P.R. n. 115/2002
Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al prov- vedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato, pertanto, nel termine previsto dall'art. 99, comma 4, D.P.R.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 79 comma 2 D.P.R. n. 115/2002
Art. 94 comma 2 D.P.R. n. 115/2002
art. 702 bis cod. proc. civ
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Velletri ha respinto l'opposizione proposta nell'interesse di Sebiskveradze Konstantine con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ.
art. 582 cod. proc. pen
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu
pen., a cura del quale viene fatto pervenire presso gli Uffici della Corte di cassazione (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv.
Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino
285068 - 01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv.
Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana
Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBISKVERADZE KONSTANTINE nato il 23/11/1986 avverso l'ordinanza del 06/02/2024 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 37389/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Velletri ha respinto l'opposizione proposta nell'interesse di Sebiskveradze Konstantine con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il decreto emesso in data 17 ottobre 2022, con il quale il Giudice penale di Velletri aveva rigettato l'istanza di ammis- sione al patrocinio a spese dello stato per la mancanza dei requisiti richiesti dagli artt. 79 comma 2 e 94, comma 2 del D.P.R. n. 115/2002 per l'ammissione al beneficio dell'imputato straniero non appartenente all'Unione Europea.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Sebiskveradze Konstantine, a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi di doglianza: a. violazione di legge in relazione agli artt. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e 99 comma 4 del D.P.R. 115 del 2002, per omessa notificazione dell'ordinanza di ri- getto al difensore con conseguente impossibilità da parte della difesa di promuo- vere ricorso per cassazione nel termine di 20 giorni dalla notifica; b. violazione degli artt. 79 comma 2, 94, comma 2 e 96 comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002; c. violazione di legge ex art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all'art. 115 comma 1, cod. proc. civ., in ordine alla mancata valutazione dell'impossibilità di ottenere la certificazione di impossidenza da parte dell'autorità consolare com- petente a cui ha fatto seguito la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate a disciplina della materia. Ed infatti il ricorrente ha ritenuto di applicare le previsioni del codice di procedura civile e pertanto ha provveduto a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvoca- tura dello Stato, nonché all'Agenzia delle Entrate e lo ha depositato presso la can- celleria civile di questa Corte di cassazione, a cui risulta pervenuto in data 3 mag- gio 2024. Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono cor- rette, atteso che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire, nei procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale.

Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al prov- vedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato, pertanto, nel termine previsto dall'art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002, nella cancelleria del giudice 2 N. 37389/2025 R.G. che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., a cura del quale viene fatto pervenire presso gli Uffici della Corte di cassazione (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068 - 01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01;

Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01). Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen. Invero, l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione della inammissibilità a quelle impugnazioni non rispettose della disciplina sui tempi e sui modi di presentazione delle stesse e, tra l'altro (ex art.582 cod. proc. pen.), sulla individuazione dell'ufficio di cancel- leria deputato a ricevere l'atto di impugnazione che, salvo quanto disposto dall'art.582 comma 2, cod. proc. pen.

è quello presso l'autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell