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Ordinanza — n. 5785/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper filing venue in criminal procedure for state aid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5785/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed at the wrong procedural venue, violating specific criminal procedure rules. Although the appeal met the time limit, the applicant incorrectly used civil procedure rules and addressed the Ministry of Justice instead of the competent criminal court clerk. The Court ruled that appeals regarding state aid admission must follow criminal trial protocols, mandating submission to the specific judge's office.

Regesto Legislator

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Art. 582, 583, 591 c.p.p.; Appeals concerning state aid admission must be filed at the competent criminal court clerk's office under criminal procedure rules, not civil procedure, resulting in inadmissibility for improper venue.

Parole chiave

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state aid admission cassation appeal venue criminal procedure rules inadmissible appeal procedural compliance cancellazione dall'albo avvocati revoca della sospensione condizionale azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Bakary Manjang, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e degli artt.
Art. 78 D.P.R. n. 115 del 2002
Art. 79 D.P.R. n. 115 del 2002
Art. 99, comma 4 D.P.R. n. 115 del 2002
Il termine di 20 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 99, comma 4, D.P.R.
Art. 582 cod. proc. pen.
115/2002, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché presentato con atto non depositato presso la can- celleria del giudice competente, come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen. L'art.
Art. 583 cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
L'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti e depositato entro il termine previsto dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché presentato con atto non depositato presso la can- celleria del giudice competente, come prescritto dall'art.
art. 582 cod. proc. pen
115/2002, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché presentato con atto non depositato presso la can- celleria del giudice competente, come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu
Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv.
Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino
285068 - 01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv.
Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana
275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrentr) al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANJANG BAKARY nato il 15/07/1995 avverso l'ordinanza del 18/03/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 37325/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma in composizione monocratica ha respinto l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - proposto dal ricorrente presso il Tribunale civile di Roma e da questo rinviato al Tribunale penale - operato a fronte dell'incertezza in ordine alle generalità dell'istante, che secondo il giudice rendeva di fatto impos- sibile qualsiasi controllo sulla veridicità delle condizioni reddituali dichiarate.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Bakary Manjang, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e degli artt. 78 e 79 del D.P.R. n. 115 del 2002, con riguardo al mancato esame da parte del Tribunale dei requisiti e della produzione documentale richiesta per l'ammissione al beneficio, anche sotto il profilo della omessa motivazione. Chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impu- gnata. In data 31/12/2024 è stata depositata memoria per l'Agenzia delle Entrate e per il Ministero della Giustizia da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate a disciplina della materia. Ed infatti, il ricorrente ha ritenuto di applicare le previsioni del Codice di procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, depositando lo stesso a mezzo posta alla cancelleria civile di questa Corte di legittimità, a cui risulta spedito in data 27 marzo 2024. Il termine di 20 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002 risulta, pertanto, rispettato, atteso che lo stesso decorre dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del proce- dimento, nel caso di specie notificata a mezzo PEC il 19 marzo 2024.

Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette, atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi cui il Collegio ri- tiene di aderire, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale. Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato, pertanto, nel termine previsto dall'art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002, nella cancelleria del giudice che ha N. 37325/2025 R.G. emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (cfr., in questi termini:

Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068 - 01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01). Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti e depositato entro il termine previsto dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché presentato con atto non depositato presso la can- celleria del giudice competente, come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen. L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prevede, infatti, l'applicazione della san- zione dell'inammissibilità nel caso di inosservanza delle disposizioni dettate a di- sciplina dei tempi e modi di presentazione dell'impugnazione.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrentr) al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Il ricorrente va anche condannato alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente e dall'Agenzia delle Entrate in questo giudizio di legittimità che liquida in complessiv