Ordinanza — n. 5782/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BODOLICA ANA nato il 29/07/1988 parte offesa nel procedimento AMBROSI VICTOR nato il 30/08/1984 parte offesa nel procedimento PALADINO LUCIA nato a CATANIA il 18/06/1992 DI STEFANO CARLO nato a CATANIA il 18/08/1970 avverso l'ordinanza del 22/08/2024 dei GIP TRIBUNALE di SIRACUSAdatwise-a4-1-wti-; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 36671/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Ana Bodolica e Victor Ambrosi ricorrono, a mezzo del difensore, avverso l'ordinanza pronunciata in data 22 agosto 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Siracusa, ha rigettata l'opposizione da loro proposta, quali persone offese, e di- sposto l'archiviazione del procedimento intentato nei confronti di Lucia Paladino e Carlo Di Stefano per i reati di cui agli artt. 113, 589 e 590 sexies cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 410 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5782/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sul punto si è pronunciata, da ultimo, anche questa Corte di legittimità, con- fermando che l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini pre- liminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata cori procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, Ordinanza n. 28583 del 02/07/2024, Chen Xisheng, Rv. 286726 - 01).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BODOLICA ANA nato il 29/07/1988 parte offesa nel procedimento AMBROSI VICTOR nato il 30/08/1984 parte offesa nel procedimento PALADINO LUCIA nato a CATANIA il 18/06/1992 DI STEFANO CARLO nato a CATANIA il 18/08/1970 avverso l'ordinanza del 22/08/2024 dei GIP TRIBUNALE di SIRACUSAdatwise-a4-1-wti-; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 36671/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Ana Bodolica e Victor Ambrosi ricorrono, a mezzo del difensore, avverso l'ordinanza pronunciata in data 22 agosto 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Siracusa, ha rigettata l'opposizione da loro proposta, quali persone offese, e di- sposto l'archiviazione del procedimento intentato nei confronti di Lucia Paladino e Carlo Di Stefano per i reati di cui agli artt. 113, 589 e 590 sexies cod. pen.
I ricorrenti lamentano violazione gli articoli 113, 589 e 590-sexies cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione lad- dove il GIP ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero ritenendo sostanzialmente che non vi fosse l'utilità o la conducenza di ulteriori indagini idonee a modificare il quadro probatorio già raccolto. Si reitera in ricorso l'indicazione di tutta una serie di elementi di fatto che secondo le ricorrenti persone offese avrebbero reso necessario che si procedesse allo svolgimento delle indagini indicate con l'atto di opposizione all'archiviazione.
2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stati proposti avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legitti- mità. Com'è noto l'art. 410 bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 1, comma 33, legge 103 del 2017 e nella specie pacificamente applicabile- prevede che contro l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art.409 cod. proc. pen. si possa proporre reclamo al tribunale in composizione mono- cratica per i soli motivi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. peri., vale a dire in relazione alle violazioni delle regole del contraddittorio stabilite nei commi 3 e 4 di tale disposizione.
Sul punto si è pronunciata, da ultimo, anche questa Corte di legittimità, con- fermando che l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini pre- liminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata cori procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, Ordinanza n. 28583 del 02/07/2024, Chen Xisheng, Rv. 286726 - 01).
3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità N. 36671/2024 R.G. (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle a