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Ordinanza — n. 5781/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and manifest unfoundedness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5781/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian law. The appellant argued for the exclusion of criminal liability under Article 131 bis of the Penal Code, but the Court found the appeal lacked necessary legal analysis and merely repeated arguments already rejected by the lower court. Consequently, the Court ruled that the appeal was manifestly unfounded and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific legal grounds, fails to critically analyze the lower court's reasoning, or is manifestly unfounded, thereby precluding the examination of substantive merits like statutory exclusion of liability.

Parole chiave

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inadmissibility appeal exclusion of liability manifest unfoundedness specific legal grounds procedural costs gravi addebiti penali responsabilità penale momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Mattia Sensi ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Art. 133 cod. pen.
Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i pa- rametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.
Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
Mattia Sensi ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.
articolo 131 bis cod. pen
Mattia Sensi ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.
art. 133 cod. pen
Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i pa- rametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U n. 13681 del 25/02/2016
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018
Sez. 6 n. 18180 del 20/12/2018
Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000
pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Sez. Un. n. 23428 del 2/3/2005
Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008
231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv.
Sez. 2 n. 28848 del 8/5/2013
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENSI MATTIA nato a RIMINI il 29/06/1988 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 36165/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Mattia Sensi ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Ed invero, costituisce ius receptum che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla te- nuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). E che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valu- tarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a soste- gno.N. 36165/2024 R.G. Ebbene, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte territoriale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta:

a) le modalità della stessa, ed in particolare l'invasione nella opposta corsia di marcia;

b) l'entità delle lesioni cagionate alla persona offesa, guarite in oltre sei mesi e con conseguenze permanenti e tali da impedire alla p.o. di esercitare arti marziali (disciplina di cui era stato anche cam- pion europeo);

c) gravità dei danni cagionati al veicolo della persona offesa ben risultanti dalle fotografie in atti e che hanno poi portato alla demolizione del mezzo (pag. 6 della sentenza impugnata). Già il giudice di primo grado peraltro aveva evidenziato come, in termini concreti, nel caso in esame fosse da escludersi che per il grado di colpa e la gravità del danno causato alle cose e alle persone il fatto fosse connotato da quella tenuità che è presupposto imprescindibile per la causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i pa- rametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.

4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. N. 36165/2024 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav