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Ordinanza — n. 5776/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5776/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5776/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIA BAYEMODOU (CUI: 05EHV8B) nato il 23/12/1998 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente MARIA SILVIA GIORGI; n. 23444/24 Dia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 5776/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 23444/24 Dia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/

Parole chiave

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attenuazione della pena cosa generica assenza di caso di rigore motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
23444/24 Dia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIA BAYEMODOU (CUI: 05EHV8B) nato il 23/12/1998 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente MARIA SILVIA GIORGI; n. 23444/24 Dia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/