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Ordinanza — n. 5775/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5775/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted robbery, arguing regarding criminal responsibility, the non-punishment clause of Article 131-bis, recidivism, and sentencing excessiveness. The court rejected these claims as lacking specificity, merely reproducing arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal with sound logic.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already decided by the lower court or lack the necessary specificity to constitute a new ground for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments criminal responsibility Article 131-bis procedural costs Cassation review reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
23381/24 Malki OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ripropone le doglianze avanzate nell'atto di appello, cui la Corte ha risposto con argomentazioni prove di fratture logiche (v.
art. 385 cod. pen
23381/24 Malki OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALKI MATTEO EL MANDI nato il 12/08/2000 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente MARIA SILVIA GIORGI; n. 23381/24 Malki OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla ritenuta sussistenza della responsabilità è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito, anche con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico (v. in particolare pag. 6,7);

Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ripropone le doglianze avanzate nell'atto di appello, cui la Corte ha risposto con argomentazioni prove di fratture logiche (v. in particolare pag. 7); Ritenuto infine che anche le residue doglianze relative alla negata disapplicazione della recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - sono prive di specificità, avendo la Corte ampiamente argomentato circa la stabilità della progettualità criminale e la assenza di elementi positivi valutabili (v. in particolare pag. 8);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso