Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted robbery, arguing regarding criminal responsibility, the non-punishment clause of Article 131-bis, recidivism, and sentencing excessiveness. The court rejected these claims as lacking specificity, merely reproducing arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal with sound logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already decided by the lower court or lack the necessary specificity to constitute a new ground for review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALKI MATTEO EL MANDI nato il 12/08/2000 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente MARIA SILVIA GIORGI; n. 23381/24 Malki OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla ritenuta sussistenza della responsabilità è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito, anche con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico (v. in particolare pag. 6,7);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ripropone le doglianze avanzate nell'atto di appello, cui la Corte ha risposto con argomentazioni prove di fratture logiche (v. in particolare pag. 7); Ritenuto infine che anche le residue doglianze relative alla negata disapplicazione della recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - sono prive di specificità, avendo la Corte ampiamente argomentato circa la stabilità della progettualità criminale e la assenza di elementi positivi valutabili (v. in particolare pag. 8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso