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Ordinanza — n. 5773/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5773/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5773/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XU ZHIKE nato il 03/04/1985 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E Ritenuto che Zhike Xu, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva prosciolto per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 22 comma 12 d. Igs. 286 del 1998; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta inosservanza dell'art. 195 comma 7 cod. proc. pen. in relazione alla testimonianza de relato del teste Davide Litrico (che ha riferito in dibattimento in ordine alla condizione di irregolarità della lavoratrice straniera, pur non avendo egli direttamente proceduto al relativo accertamento, effettuato da altro corpo di polizia) è manifestamente infondato, dal momento che il Lgt Litrico apparteneva al medesimo corpo dei Carabinieri dei militari che procedettero al fotosegnalamento della lavoratrice straniera, con conseguente inapplicabilità al caso di specie del divieto di testimonianza sancito dall'art. 195 comma 7 cod. proc. pen.: peraltro il Litrico è l'operante che effettuò l'accesso nella ditta dell'imputata, ivi rinvenendo la donna, di origini orientali, priva di documenti, che, con l'ausilio dell'interprete, affermò chiamarsi Li Zhenqing; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, dal momento che lo stato di irregolarità della lavoratrice straniera, risultava comprovato dagli esiti del fotosegnalamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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art. 131 bis cod. pen, art. 195 comma 7 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5773/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 22 comma 12 d. Igs. 286 del 1998; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta inosservanza dell'art. 195 comma 7 cod. proc. pen. in relazione alla testimonianza de relato del teste Davide Litrico (che ha riferito in dibattimento in ordine alla condizione di irregolarità della lavoratrice straniera, pur non avendo egli direttamente proceduto al relativo accertamento, effettuato da altro corpo di polizia) è manifestamente infondato, dal momento che il Lgt Litrico apparteneva al medesimo corpo dei Carabinieri dei militari che procedettero al fotosegnalamento della lavoratrice straniera, con conseguente inapplicabilità al caso di specie del divieto di testimonianza sancito dall'art. 195 comma 7 cod. proc. pen.: peraltro il Litrico è l'operante che effettuò l'accesso nella ditta dell'imputata, ivi rinvenendo la donna, di origini orientali, priva di documenti, che, con l'ausilio dell'interprete, affermò chiamarsi Li Zhenqing; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, dal momento che lo stato di irregolarità della lavoratrice straniera, risultava comprovato dagli esiti del fotosegnalamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indennità di soggiorno all'estero permessi di lavoro disoccupazione dei lavoratori migranti assunzione di un'attività lucrativa soggiorno illegale violazione della legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Ritenuto che Zhike Xu, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva prosciolto per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 195 comma 7 cod. proc. pen
286 del 1998; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta inosservanza dell'art. 195 comma 7 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XU ZHIKE nato il 03/04/1985 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Zhike Xu, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva prosciolto per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 22 comma 12 d. Igs. 286 del 1998; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta inosservanza dell'art. 195 comma 7 cod. proc. pen. in relazione alla testimonianza de relato del teste Davide Litrico (che ha riferito in dibattimento in ordine alla condizione di irregolarità della lavoratrice straniera, pur non avendo egli direttamente proceduto al relativo accertamento, effettuato da altro corpo di polizia) è manifestamente infondato, dal momento che il Lgt Litrico apparteneva al medesimo corpo dei Carabinieri dei militari che procedettero al fotosegnalamento della lavoratrice straniera, con conseguente inapplicabilità al caso di specie del divieto di testimonianza sancito dall'art. 195 comma 7 cod. proc. pen.: peraltro il Litrico è l'operante che effettuò l'accesso nella ditta dell'imputata, ivi rinvenendo la donna, di origini orientali, priva di documenti, che, con l'ausilio dell'interprete, affermò chiamarsi Li Zhenqing; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, dal momento che lo stato di irregolarità della lavoratrice straniera, risultava comprovato dagli esiti del fotosegnalamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;1)( ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il