Ordinanza — n. 5772/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHEMBRI SALVATORE nato a NOTO il 01/04/1976 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritento che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato il primo motivo j< generica reiterazione delle censure in fatto alle quali il giudice di appello ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, segnalando - peraltro - la loro genericità rispetto a quanto già affermato dalla prima decisione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5772/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la censura in punto di qualificazione della condotta è manifestamente infondata rispetto alla costante riconosciuta qualità di incaricato di pubblico servizio dell'autista di servizio pubblico di trasporto (Sez. 6, Ordinanza n. 14625 del 20/03/2006, Píllitteri, Rv. 234033), nella specie correttamente ribadita; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHEMBRI SALVATORE nato a NOTO il 01/04/1976 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritento che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato il primo motivo j< generica reiterazione delle censure in fatto alle quali il giudice di appello ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, segnalando - peraltro - la loro genericità rispetto a quanto già affermato dalla prima decisione;
Ritenuto che la censura in punto di qualificazione della condotta è manifestamente infondata rispetto alla costante riconosciuta qualità di incaricato di pubblico servizio dell'autista di servizio pubblico di trasporto (Sez. 6, Ordinanza n. 14625 del 20/03/2006, Píllitteri, Rv. 234033), nella specie correttamente ribadita; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18.11.2024