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Ordinanza — n. 5772/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5772/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5772/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHEMBRI SALVATORE nato a NOTO il 01/04/1976 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritento che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato il primo motivo j< generica reiterazione delle censure in fatto alle quali il giudice di appello ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, segnalando - peraltro - la loro genericità rispetto a quanto già affermato dalla prima decisione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5772/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la censura in punto di qualificazione della condotta è manifestamente infondata rispetto alla costante riconosciuta qualità di incaricato di pubblico servizio dell'autista di servizio pubblico di trasporto (Sez. 6, Ordinanza n. 14625 del 20/03/2006, Píllitteri, Rv. 234033), nella specie correttamente ribadita; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro le pubbliche comunicazioni guida in stato di inattitudine infrazione alle norme della circolazione multa disciplinare divieto di condurre autostazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHEMBRI SALVATORE nato a NOTO il 01/04/1976 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritento che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato il primo motivo j< generica reiterazione delle censure in fatto alle quali il giudice di appello ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, segnalando - peraltro - la loro genericità rispetto a quanto già affermato dalla prima decisione;

Ritenuto che la censura in punto di qualificazione della condotta è manifestamente infondata rispetto alla costante riconosciuta qualità di incaricato di pubblico servizio dell'autista di servizio pubblico di trasporto (Sez. 6, Ordinanza n. 14625 del 20/03/2006, Píllitteri, Rv. 234033), nella specie correttamente ribadita; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18.11.2024