Ordinanza — n. 5771/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLINO GIOVANNI nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 16/05/1982 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato ilprimo lb‘f _LÀ motivo 40 generica censura in fatto alla valutazione probatoria che ha correttamente coinvolto il ricorrente nella detenzione dello stupefacente in relazione ai due sequestriiricollegandol4 senza incorrere in vizi logici e giuridici, alle intercettazioni precedenti e successive ai due arresti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5771/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la censura in punto di pena è generica ce:~ al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato gli indici di gravità del fatto e della personalità dell'imputato, desunta anche da precedente specifico, considerando la pena inflitta poco sopra la media edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLINO GIOVANNI nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 16/05/1982 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato ilprimo lb‘f _LÀ motivo 40 generica censura in fatto alla valutazione probatoria che ha correttamente coinvolto il ricorrente nella detenzione dello stupefacente in relazione ai due sequestriiricollegandol4 senza incorrere in vizi logici e giuridici, alle intercettazioni precedenti e successive ai due arresti;
Ritenuto che la censura in punto di pena è generica ce:~ al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato gli indici di gravità del fatto e della personalità dell'imputato, desunta anche da precedente specifico, considerando la pena inflitta poco sopra la media edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18.11.2024