Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible regarding drug trafficking conviction and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Boncristiano Michele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of 1,155 drug doses and the specific sentence, arguing against the discretion exercised. The court rejected these arguments as generic reproductions of previously evaluated errors and a generic criticism of the judge's discretionary sentencing powers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that merely reproduce generic criticisms of the lower court's factual findings or discretionary sentencing without specific legal grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONCRISTIANO MICHELE nato a SAN SEVERO il 27/01/1978 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato,i1primo motivo è genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha considerato, ai fini della destinazione a terzi dello stupefacente ritrovato al ricorrente, l'elevato numero di dosi (1155) da esso ricavabili e la presenza di strumenti atti alla confezione, oltre al foglio con nomi e numeri riconducibili a somme di denaro;
‘"-PciZn Lt'e Ritenuto che la censura in punto di pena è generica censera al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato gli indici di gravità del fatto e della personalità dell'imputato, desunta anche da precedente specifico, considerando la pena inflitta poco sopra la media edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.202