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Ordinanza — n. 5768/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appealable issues regarding qualification and recidivism not raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5768/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds concerning qualification under Article 73 and the existence of recidivism were not raised during the second instance proceedings. The appellant, Vincenzo Soldani, attempted to challenge the Court of Appeal's judgment of September 11, 2023, but failed to include these specific legal issues in his arguments. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on these merits, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/90: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of appeal concern issues not raised in the second instance, such as the qualification of acts or the existence of recidivism.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-appealable issues recidivism requirement qualification of acts second instance omission recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLDANI VINCENZO nato a BISCEGLIE il 21/10/1981 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi hannno ad oggetto questioni - ovvero la qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5. D.P.R. n. 309/90 e la sussistenza della recidiva - non dedotte in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.2024