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Ordinanza — n. 5767/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5767/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals filed by five individuals inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for generic mitigating circumstances or claimed procedural errors, but the court found their submissions too vague to warrant review. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the threshold of specificity required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints lacking precise legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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generic appeals inadmissibility specific grounds court costs procedural defect motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FOLMI SALVATORE nato a SOMMA VESUVIANA il 25/02/1974 PARENTE VERONICA nato a NAPOLI il 29/07/1992 RUSSO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/01/2000 DELL'AVERSANO TAMMARO nato a VILLA LITERNO il 27/10/1972 SAVANELLI PAOLA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 17/08/1982 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che i ricorsi di Dell'Aversano Tammaro, Savaneli Paola, Russo Giuseppe, Parente Veronica e Folmi Salvatore sono genericamente proposti in relazione al primo motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza in quanto:

Per Dell'Aversano, la censura non si confronta con l'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche, previa esclusione della recidiva, con conseguente diminuzione della pena nel massimo; Per gli altri, ees~tintrintervenuto concordato sulla stessa pena; Ritenuto che, quanto al secondo comune motivo proposto sul vizio di motivazione della sentenza, i ricorsi sono manifestamente generici; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.202