Ordinanza — n. 5766/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANS TAFILI nato il 17/11/1990 avverso la sentenza del 23/05/2024 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto the i motivo dedotto in ordine al vizio di motivazione sulla disposta confisca della somma in eurO è inammissibile perché manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto alla incensurabile valutazione di merito che ha escluso la liceità della somma in assenza di attività lavorativa da parte del ricorrente, così ricollegandosi alla condotta illecita accertata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5766/2025 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANS TAFILI nato il 17/11/1990 avverso la sentenza del 23/05/2024 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto the i motivo dedotto in ordine al vizio di motivazione sulla disposta confisca della somma in eurO è inammissibile perché manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto alla incensurabile valutazione di merito che ha escluso la liceità della somma in assenza di attività lavorativa da parte del ricorrente, così ricollegandosi alla condotta illecita accertata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024