Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5765/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to challenge factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5765/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giuseppe Cicalese's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding fact requalification, aggravated circumstances, and resistance to public officials to be either repetitive, manifestly unfounded, or too generic compared to the lower court's established facts. Consequently, the appellate judgment upholding the conviction was maintained without modification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are repetitive of already examined and rejected arguments, manifestly unfounded regarding the exercise of factual qualification, or too generic to challenge the specific factual findings of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments factual qualification procedural costs recidiva nell'infrazione criminalità persistente pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
è del tutto genericamente formulato rispetto alla accertata finalità della condotta violenta e minacciosa di impedire il compimento dell'atto di ufficio volto a trattenere l'imputato dal raggiungere la sua ex compagna; Ritenuto che il quarto motivo sulla esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
è manifestamente infondato rispetto alla rilevata ostatività del titolo di reato ex art. 337 cod.
art. 131-bis cod. pen
è del tutto genericamente formulato rispetto alla accertata finalità della condotta violenta e minacciosa di impedire il compimento dell'atto di ufficio volto a trattenere l'imputato dal raggiungere la sua ex compagna; Ritenuto che il quarto motivo sulla esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 337 cod. pen
è manifestamente infondato rispetto alla rilevata ostatività del titolo di reato ex art. 337 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICALESE GIUSEPPE nato a NOCERA INFERIORE il 25/10/1969 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla riqualificazione del fatto è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso il difetto di correlazione tra accusa e sentenza stante la comune condotta minacciosa tra le ipotesi considerate;

Ritenuto che il secondo motivo sulla ritenuta ipotesi aggravata è manifestamente infondata in ragione del corretto esercizio del potere di qualificazione del fatto enunciato in imputazione da parte del giudice di merito; Ritenuto che il terzo motivo sulla ritenuta sussistenza del delitto di resistenza a p.u. è del tutto genericamente formulato rispetto alla accertata finalità della condotta violenta e minacciosa di impedire il compimento dell'atto di ufficio volto a trattenere l'imputato dal raggiungere la sua ex compagna; Ritenuto che il quarto motivo sulla esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.

è manifestamente infondato rispetto alla rilevata ostatività del titolo di reato ex art. 337 cod. pen. e allo status di recidivo reiterato dello stesso imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/202