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Ordinanza — n. 5762/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as res judicata on prior conviction bars prescription extinction claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5762/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the crime had prescribed after a prior annulment, but the court found this argument manifestly unfounded. The court ruled that the final judgment on the conviction and liability established a res judicata effect that prevents declaring the crime extinguished by prescription.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.; Art. 161 c.p.: The res judicata formed on the ascertainment of the crime and liability prevents the declaration of extinction of the crime by prescription that supervenes after the annulment pronouncement.

Parole chiave

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res judicata criminal prescription extinction annulment with remittal final judgment effect Cassazione ordinanza revoca della sospensione condizionale impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.
Art. 161 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 114 del 28/11/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AURIA VINCENZO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 05/01/1956 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in ordine alla intervenuta prescrizione del reato, successivamente all'annullamento con rinvio, é manifestamente infondato in quanto, a maggior ragione a seguito della intervenuta rinuncia ai motivi di merito, deve considerarsi che il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento, peraltro, già limitata alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al predetto reato (Sez. 4, Sentenza n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274828);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024