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Ordinanza — n. 5761/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic challenge to discretionary sentencing discretion under Art. 69 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5761/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Ambrosiano's appeal inadmissible for failing to specifically challenge the appellate court's discretionary sentencing decision. The appellant argued against the application of the recidivism prohibition in Article 69, Paragraph 4 of the Penal Code, but the court found the grounds too general. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. pen.; An appeal challenging a sentencing decision based on the discretionary power of the trial court is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify how the discretion was misused.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion recidivism prohibition generic appeal grounds Article 69 Penal Code attenuazione della pena motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 4, cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSANIO LUIGI nato a MASSA DI SOMMA il 07/04/1990 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito che ha considerato il divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen. e l'assenza di diversi e ulteiori elementi, oltre quelli che hanno portato al riconoscimento delle attenunti generiche, per ritenere la prevalenza di queste ultime; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024