Ordinanza — n. 5759/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTARPIA GINO nato a PAGANI il 19/03/1983 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto al primo motivo in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva si tratta di generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionale demandati al giudice di merito che ha escluso la sostituzione sulla base della certificata recidiva reiterata del ricorrente; Ritenuto che il secondo motivo sulla mancata applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva è manifestamente infondato rispetto alla giustificata prognosi di inadempimento della sanzione, in ragione della allegata indigenza del ricorrente (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5759/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318);
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTARPIA GINO nato a PAGANI il 19/03/1983 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto al primo motivo in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva si tratta di generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionale demandati al giudice di merito che ha escluso la sostituzione sulla base della certificata recidiva reiterata del ricorrente; Ritenuto che il secondo motivo sulla mancata applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva è manifestamente infondato rispetto alla giustificata prognosi di inadempimento della sanzione, in ragione della allegata indigenza del ricorrente (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.2024