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Ordinanza — n. 5759/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5759/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5759/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTARPIA GINO nato a PAGANI il 19/03/1983 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto al primo motivo in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva si tratta di generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionale demandati al giudice di merito che ha escluso la sostituzione sulla base della certificata recidiva reiterata del ricorrente; Ritenuto che il secondo motivo sulla mancata applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva è manifestamente infondato rispetto alla giustificata prognosi di inadempimento della sanzione, in ragione della allegata indigenza del ricorrente (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5759/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318);

Parole chiave

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sanzione sostitutiva stato di bisogno indigenza finanziaria sanzioni pecuniarie pensione alimentare d'indigenza reddito sostitutivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTARPIA GINO nato a PAGANI il 19/03/1983 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto al primo motivo in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva si tratta di generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionale demandati al giudice di merito che ha escluso la sostituzione sulla base della certificata recidiva reiterata del ricorrente; Ritenuto che il secondo motivo sulla mancata applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva è manifestamente infondato rispetto alla giustificata prognosi di inadempimento della sanzione, in ragione della allegata indigenza del ricorrente (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.2024