Ordinanza — n. 5758/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSO NATALE nato a MARTINA FRANCA il 21/01/1973 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla responsabilità è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito invocandosi dalla difesa una generica rivalutazione del compendio probatorio, inaccessibile in sede di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza degli elementi oggettivib soggettivi del /* reato contestato è manifestamente infondato rispetto alla specifica corretta motivazione resa dalla sentenza sull'analoga doglianza in appello ( v. pg.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5758/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla responsabilità è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito invocandosi dalla difesa una generica rivalutazione del compendio probatorio, inaccessibile in sede di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza degli elementi oggettivib soggettivi del /* reato contestato è manifestamente infondato rispetto alla specifica corretta motivazione resa dalla sentenza sull'analoga doglianza in appello ( v. pg.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSO NATALE nato a MARTINA FRANCA il 21/01/1973 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla responsabilità è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito invocandosi dalla difesa una generica rivalutazione del compendio probatorio, inaccessibile in sede di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza degli elementi oggettivib soggettivi del /* reato contestato è manifestamente infondato rispetto alla specifica corretta motivazione resa dalla sentenza sull'analoga doglianza in appello ( v. pg.
7) circa la duplice valenza dell'offesa arrecata ; Ritenuto che il terzo motivo sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato è del tutto genericamente proposto non essendo, come si desume dal testo della sentenza, oggetto di specifica devoluzione in appello e, comunque, genericamente proposto rispetto alle ragioni della responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024