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Ordinanza — n. 5758/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5758/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5758/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSO NATALE nato a MARTINA FRANCA il 21/01/1973 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla responsabilità è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito invocandosi dalla difesa una generica rivalutazione del compendio probatorio, inaccessibile in sede di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza degli elementi oggettivib soggettivi del /* reato contestato è manifestamente infondato rispetto alla specifica corretta motivazione resa dalla sentenza sull'analoga doglianza in appello ( v. pg.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5758/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla responsabilità è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito invocandosi dalla difesa una generica rivalutazione del compendio probatorio, inaccessibile in sede di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza degli elementi oggettivib soggettivi del /* reato contestato è manifestamente infondato rispetto alla specifica corretta motivazione resa dalla sentenza sull'analoga doglianza in appello ( v. pg.

Parole chiave

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indennità per il danno soggettivo affezioni psichiche pluralità di motivazioni doppia punibilità principio del ne bis in idem apprezzamento manifestamente errato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSO NATALE nato a MARTINA FRANCA il 21/01/1973 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla responsabilità è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito invocandosi dalla difesa una generica rivalutazione del compendio probatorio, inaccessibile in sede di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza degli elementi oggettivib soggettivi del /* reato contestato è manifestamente infondato rispetto alla specifica corretta motivazione resa dalla sentenza sull'analoga doglianza in appello ( v. pg.

7) circa la duplice valenza dell'offesa arrecata ; Ritenuto che il terzo motivo sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato è del tutto genericamente proposto non essendo, come si desume dal testo della sentenza, oggetto di specifica devoluzione in appello e, comunque, genericamente proposto rispetto alle ragioni della responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024