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Ordinanza — n. 5757/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic complaints and discretionary factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5757/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Mario Privitera inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground regarding the exclusion of Article 131-bis of the Penal Code to be baseless, while the second ground concerning generic mitigating circumstances constituted an improper factual review of the lower court's discretion. The third ground was rejected as generic because it was not specifically raised during the appeal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on generic complaints or improper factual reviews of the lower court's discretionary powers are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint discretionary power factual review Article 131-bis court costs Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA MARIO nato a CATANIA il 27/08/1980 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato rispetto al giudizio di gravità della concreta condotta posta in essere; Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione delle attenuanti generiche costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha valutato l'insussistenza di elementi favorevoli, sia in ragione della gravità della condotta che dei precedenti a suo carico;

Ritenuto che il terzo motivo è generico trattandosi di doglianza non specificamente proposta in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024