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Ordinanza — n. 5755/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5755/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5755/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO VITO nato a ERICE il 12/08/1991 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti ; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla responsabilità è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha riconosciuto la condotta violenta del ricorrente evidentemente diretta ad opporsi all'atto di ufficio degli operanti; Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione delle attenuanti generiche costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha valutato l'insussistenza di elementi favorevoli, sia in ragione della gravità della condotta che dei precedenti a suo carico;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5755/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO VITO nato a ERICE il 12/08/1991 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti ; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla responsabilità è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha riconosciuto la condotta violenta del ricorrente evidentemente diretta ad opporsi all'atto di ufficio degli operanti; Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione delle attenuanti generiche costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha valutato l'insussistenza di elementi favorevoli, sia in ragione della gravità della condotta che dei precedenti a suo carico;

Parole chiave

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carattere economico di medicamenti attenuazione della pena procedimento antisovvenzioni deduzione per spese riduzione delle spese giudiziarie spese per i mezzi ausiliari
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO VITO nato a ERICE il 12/08/1991 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti ; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla responsabilità è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha riconosciuto la condotta violenta del ricorrente evidentemente diretta ad opporsi all'atto di ufficio degli operanti; Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione delle attenuanti generiche costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha valutato l'insussistenza di elementi favorevoli, sia in ragione della gravità della condotta che dei precedenti a suo carico;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024