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Ordinanza — n. 5754/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5754/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5754/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUIL HSAN nato il 22/06/1966 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in ordine al vizio di motivazione è inammissibile perché palesemente generica non confrontandosi in Acun modo con le ragioni della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5754/2025 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario sanzioni pecuniarie recupero dei costi modalità di calcolo dell'ammenda indennizzo pecuniario spese di difesa
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUIL HSAN nato il 22/06/1966 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in ordine al vizio di motivazione è inammissibile perché palesemente generica non confrontandosi in Acun modo con le ragioni della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024