Ordinanza — n. 5753/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNI DANIELE nato a SAVIGLIANO il 01/12/1990 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in ordine alla violazione dell'art. 163 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto questione non devoluta in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. pen; Ordinanza — n. 5753/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 163 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto questione non devoluta in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNI DANIELE nato a SAVIGLIANO il 01/12/1990 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in ordine alla violazione dell'art. 163 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto questione non devoluta in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024