Ordinanza — n. 5752/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITA DANILO nato a TORINO il 30/11/1975 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato il primo motivo è genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha considerato correttamente il contenuto delle conversazioni captate tra il ricorrente e il Bagliesi, collegato a sua volta con l'Azzolina, responsabile del più ampio traffico illecito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5752/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITA DANILO nato a TORINO il 30/11/1975 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato il primo motivo è genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha considerato correttamente il contenuto delle conversazioni captate tra il ricorrente e il Bagliesi, collegato a sua volta con l'Azzolina, responsabile del più ampio traffico illecito;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITA DANILO nato a TORINO il 30/11/1975 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato il primo motivo è genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha considerato correttamente il contenuto delle conversazioni captate tra il ricorrente e il Bagliesi, collegato a sua volta con l'Azzolina, responsabile del più ampio traffico illecito;
Ritenuto che la censura in punto di pena è inammissibile in relazione alla rilevata inammissibilità della immotivata deduzione in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.2024