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Ordinanza — n. 5752/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5752/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5752/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITA DANILO nato a TORINO il 30/11/1975 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato il primo motivo è genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha considerato correttamente il contenuto delle conversazioni captate tra il ricorrente e il Bagliesi, collegato a sua volta con l'Azzolina, responsabile del più ampio traffico illecito;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5752/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITA DANILO nato a TORINO il 30/11/1975 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato il primo motivo è genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha considerato correttamente il contenuto delle conversazioni captate tra il ricorrente e il Bagliesi, collegato a sua volta con l'Azzolina, responsabile del più ampio traffico illecito;

Parole chiave

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adeguamento della pena proporzionalità della pena alleggerimento della pena pena complementare esecuzione della pena detentiva sostitutiva riduzione delle prestazioni complementari
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITA DANILO nato a TORINO il 30/11/1975 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato il primo motivo è genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha considerato correttamente il contenuto delle conversazioni captate tra il ricorrente e il Bagliesi, collegato a sua volta con l'Azzolina, responsabile del più ampio traffico illecito;

Ritenuto che la censura in punto di pena è inammissibile in relazione alla rilevata inammissibilità della immotivata deduzione in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.2024