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Ordinanza — n. 5751/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5751/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5751/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODA3 AGIM nato il 26/02/1973 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è riproduttivo di censure in fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto: In relazione al reato di cui al capo 1.d), risultano correttamente considerate le dichiarazioni della Giorgis alla luce delle contestazioni mossele e della conferma dei contatti con il ricorrente; - In relazione al capo 1.e), incensurabile è la valutazione del teste Massa in ordine all'acquisto dal ricorrente, in due occasioni, di cocaina e non rilevando che la cessione sia avvenuta tramite il Reale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5751/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il terzo motivo sulla destinazione dello stupefacente detenuto dal ricorrente di cui al punto a) è genericamente proposta per ragioni in fatto rispetto alla non illogica esclusione della detenzione a fini personali dello stupefacente sulla base dell'inequivoco accertamento del contesto che documentava l'attività di preparazione a fini di cessione a terzi dello stupefacente detenuto, nonché della irragionevole detenzione delle 13 dosi mentre circolava in strada. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup pericolo di traffico di stupefacenti abuso di sostanze immissione di sostanze tossicodipendenza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODA3 AGIM nato il 26/02/1973 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è riproduttivo di censure in fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto: In relazione al reato di cui al capo 1.d), risultano correttamente considerate le dichiarazioni della Giorgis alla luce delle contestazioni mossele e della conferma dei contatti con il ricorrente; - In relazione al capo 1.e), incensurabile è la valutazione del teste Massa in ordine all'acquisto dal ricorrente, in due occasioni, di cocaina e non rilevando che la cessione sia avvenuta tramite il Reale;

In relazione al capo 1.f), incensurabile è la valutazione della testimonianza del Panero sui plurimi contatti avuti con il ricorrente per l'acquisto di stupefacente e sulle relative occasioni di cessione. - In relazione al capo 1.c), del pari incensurabili sono le valutazioni del teste Freda sugli acquisti di stupefacente dall'imputato, non illogicamente essendo escluso rilievo al mancato rinvenimento sul telefono del ricorrente della pertinente messaggistica; Ritenuto che il secondo motivo sulla utilizzazione delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero è genericamente proposto rispetto alla corretta valutazione delle dichiarazioni degli assuntori;

Ritenuto che il terzo motivo sulla destinazione dello stupefacente detenuto dal ricorrente di cui al punto a) è genericamente proposta per ragioni in fatto rispetto alla non illogica esclusione della detenzione a fini personali dello stupefacente sulla base dell'inequivoco accertamento del contesto che documentava l'attività di preparazione a fini di cessione a terzi dello stupefacente detenuto, nonché della irragionevole detenzione delle 13 dosi mentre circolava in strada. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. x' Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso