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Ordinanza — n. 5750/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic factual challenges and reproduced arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5750/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's exclusion of mitigating circumstances regarding drug trafficking, arguing for leniency based on asset transfers and lack of evidence. The court rejected these claims as either reproducing arguments already properly evaluated or constituting generic factual attacks on the discretionary powers of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific; generic factual challenges or arguments already adequately examined by the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic factual challenge reproduced arguments discretionary powers drug trafficking mitigation circostanze attenuanti assenza di caso di rigore dubbi sull'imparzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAD RIAHI (CUI 03GKKNU) nato il 14/05/1972 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso ineccepibilmente la ricorrenza della ipotesi attenuata sul rilievo della consistenza delle cessioni - relativa a interi panetti - a loro volta finalizzate a fornnire soggetti per l'ulteriore spaccio;

Ritenuto che il secondo motivo costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha escluso la ricorrenza delle attenuanti generiche sul rilievo della mancanza di elementi favorevoli e, anzi, essendosi verificata la commissione di nuove analoghe condotte successive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.2024