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Ordinanza — n. 5749/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on confiscation grounds as arguments are unfounded and generic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5749/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of the confiscation of funds, but the court found the arguments manifestly unfounded and generic. The decision relied on the insufficiency of parental declarations and the discrepancy between bank accounts and wedding gifts to uphold the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or generic, particularly when they fail to challenge the court's merit assessment based on insufficient evidence regarding the origin of funds.

Parole chiave

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confiscation of funds inadmissible appeal manifestly unfounded generic arguments merit assessment origin of funds court costs assegno di matrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LILA ADELAJDO nato il 04/01/1985 avverso la sentenza del 06/06/2024 del GIP TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in ordine al vizio di motivazione sulla disposta confisca della somma in euro è inammissibile perché manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto alla incensurabile valutazione di merito che ha escluso che la somma provenisse da regali di matrimonio avvenuto in Albania, sulla base della insufficenza delle dichiarazioni rese dai parenti della ricorrente e della divisa corrente in Albania ed alle divise - diverse dagli euro - indicate dai testi, oltre che dalla risalenza del matrimonio rispetto al momento di rinvenimento della somma;

Ritenuto che alla conclusioni non osta la memoria difensiva depositata, volta ad una inaccessibile rivalutazione in fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024