Italian Court dismisses appeals against conditional sentence denial due to habitual conduct and pending cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Diop Manga and Mochamed Mbaye inadmissible. The court found the arguments regarding the lack of conditional sentence application and alternative sanctions to be unfounded due to the defendant's habitual conduct and multiple pending cases. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 640 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning, or when they manifestly lack foundation based on established facts such as habitual conduct and existing legal obstacles.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIOP MANGA (CUI 064I4SU) nato il 01/03/1999 MOCHAMED MBAYE (CUI 066290B) nato il 24/09/1999 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Diop Manga è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondati, in quanto: In relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., incensurabile è il rilievo ostativo della abitualità della condotta ( v. pg. 4 della sentenza);
In relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ineccepibile è il rilievo degli elementi ostativi (plurime pendenze per fatti specifici, inclinazione a declinare generalità diverse, assenza di stabile dimora); In relazione alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva incensurabile è la prognosi secondo la quale il ricorrente non si sarebbe attenuto alle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva richiesta ( v. pg. 5 della sentenza); Ritenuto che il ricorso di Mochamed Mbaye è manifestamente infondato in relazione alla entità della pena inflitta, non oggetto di censura in grado di appello.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa clle ammende. Così deciso il 18.11