Italian Court dismisses appeal on drug trafficking charges as facts and arguments were already properly evaluated by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for drug trafficking, but the court found the first ground manifestly unfounded given the evidence linking the appellant to the drugs and proceeds. The second ground was rejected as it merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the appellate court with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded regarding the attribution of facts to the accused or if they are a reproduction of censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEGGAR MOHSIN nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; t OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato il primo motivo è manifestamente infondato rispetto alla attribuzione all'imputato della sostanza stupefacente rinvenuta nell'appartamento, che proprio l'imputato era <fiuto visto gettare dal balcone, essendo rinvenuta nella camera del ricorrente sia la somma verosimile provento della pregressa illecita unitaria attività di spaccio sia la strumentazione per il suo trattamento;
Ritenuto che il secondo motivo è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito /che ha escluso ineccepibilmente la ricorrenza della ipotesi attenuata sul rilievo dell'elevato numero di dosi ricavabili, dalla pluralità di sostanze e dalla organizzazione della attività, oltre che dallo spessore della attività illecita facente personalmente capo al ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.20