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Ordinanza — n. 5745/2025 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed as inadmissible for being generic and failing to challenge the court's discretionary assessment of evidence and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5745/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, El Mostafa, challenged the lower court's decision based on a generic argument without specific grounds. The court rejected this because the first instance judge properly exercised discretion by weighing the absence of favorable evidence against the presence of specific recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A recourse is inadmissible if it is generically proposed and fails to specifically challenge the exercise of the discretion vested in the court of first instance regarding the evaluation of evidence and recidivism.

Parole chiave

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inadmissible recourse generic appeal discretionary power specific recidivism procedural costs Cassazione ordinanza evidence assessment motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3AAFARI EL MOSTAFA nato il 25/05/1962 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito che ha considerato l'assenza di elementi favorevoli e la presenza di recidiva specifica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024